Art. 12.

      1. Dopo l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Strutture specializzate di controllo). - 1. È istituita, presso la questura di ogni capoluogo di regione, una struttura specializzata con compiti esclusivi in ordine alle procedure relative alle esigenze di controllo della popolazione straniera e del rispetto delle norme del presente testo unico. Tali strutture devono essere fornite di una dotazione di uomini e di mezzi adeguati in relazione alla percentuale di stranieri presenti nella regione.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti ulteriori strutture di cui al comma 1 presso le questure dei capoluoghi di provincia».